Art. 1
1. Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) mediante il quale l’Unione concede l’accesso preferenziale al proprio mercato si applica in conformità al presente regolamento.
2. Il presente regolamento prevede i seguenti regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG:
a)
un regime ordinario («SPG ordinario»);
b)
un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+);
c)
un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)].
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