Art. 1

1.   Il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) mediante il quale l’Unione concede l’accesso preferenziale al proprio mercato si applica in conformità al presente regolamento. 2.   Il presente regolamento prevede i seguenti regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG: a) un regime ordinario («SPG ordinario»); b) un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); c) un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati [«Tutto tranne le armi» — Everything But Arms (EBA)].
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1395#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo