Art. 17
1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’EBA se è un paese meno sviluppato.
2. La Commissione riesamina costantemente l’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA di cui all’allegato I, identificati come tali nella colonna C dello stesso, sulla base degli ultimi dati disponibili.
Qualora un paese beneficiario dell’EBA non soddisfi più la condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I al fine di escludere il paese in questione dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell’EBA non soddisfa più tale condizione.
3. In attesa che un nuovo paese indipendente sia designato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato I a titolo provvisorio, al fine di includere il paese in questione nell’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA.
Se tale nuovo paese indipendente non è stato designato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato nel corso del primo riesame disponibile della categoria dei paesi meno sviluppati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati senza ritardo, conformemente all’, per modificare l’allegato I al fine di escludere tale paese da detto allegato, senza concedere il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. La Commissione informa i paesi beneficiari dell’EBA circa i cambiamenti del loro stato in relazione all’SPG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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