Art. 20

1.   La Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, può assumere un impegno rafforzato con un paese beneficiario dell’SPG ordinario o con un paese beneficiario dell’EBA nelle situazioni in cui ciò sarebbe utile per affrontare le carenze nell’attuazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento e, in particolare, nel caso di carenze nel rispetto dei principi delle convenzioni pertinenti. Se ritiene che il paese beneficiario dell’SPG ordinario o il paese beneficiario dell’EBA abbia adottato le misure necessarie per affrontare tali carenze, la Commissione può porre fine all’impegno rafforzato. 2.   Per i paesi beneficiari dell’SPG+, la Commissione, nel quadro dell’impegno rafforzato, svolge le necessarie azioni di riesame, monitoraggio e valutazione secondo la procedura di cui all’.
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