Art. 24

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all’, paragrafo 1, non sussistono più, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati I e II al fine di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG. Se continuano a sussistere alcune delle ragioni di cui all’, paragrafo 1, che hanno motivato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie mentre altre decadono, o se si rilevano ulteriori ragioni oltre a quelle che hanno giustificato la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, le misure adottate a norma dell’, paragrafo 10, sono adattate di conseguenza.
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