Art. 28
1. Se ravvisa elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, la Commissione avvia un’inchiesta per decidere se i normali dazi della tariffa doganale comune debbano essere reintrodotti totalmente o in parte.
2. La Commissione avvia un’inchiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell’Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base della valutazione di cui all’, a giustificare tale inchiesta. La domanda di apertura di un’inchiesta contiene elementi di prova prima facie sufficienti indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l’istituzione della misura di salvaguardia di cui all’, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.
3. Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso fornisce tutti i dettagli necessari sulla procedura e sulle scadenze, anche per quanto concerne la possibilità di ricorso al consigliere-auditore della direzione generale del Commercio internazionale della Commissione. L’inchiesta è avviata entro un mese dal ricevimento della domanda a norma del paragrafo 2. Se risultano elementi di prova prima facie insufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta, la Commissione informa gli Stati membri della sua decisione di non avviare un’inchiesta entro un mese dalla data di ricevimento di tale domanda.
4. L’inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli , è conclusa entro 12 mesi dall’apertura.
5. Per le inchieste di salvaguardia generale relative ai prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo è ridotto a due mesi nei casi seguenti:
a)
qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’;
b)
qualora le importazioni di prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.
Storico versioni
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Procelex:32026R1395#art-28