Art. 30
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione entrano in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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