Art. 35

Fatte salve le sezioni I e III del presente capo, se le importazioni di prodotti elencati nell’allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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