Art. 33
1. Fatta salva la sezione I del presente capo, entro il 1o gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire i regimi preferenziali di cui agli con riguardo ai prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III, ai prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III o ai prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata 2207 10 00 e 2207 20 00 , qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:
a)
per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 2207 10 00 e 2207 20 00 superi la quota di cui all’allegato IV, punto 1, del valore delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari nel corso di un anno civile;
b)
per i prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III e per i prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III, superi la quota di cui all’allegato IV, punto 3, del valore delle importazioni nell’Unione di prodotti elencati nella sezione SPG S-11a dell’allegato III o di prodotti elencati nella sezione SPG S-11b dell’allegato III provenienti da tutti i paesi beneficiari nel corso di un anno civile.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell’EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % del valore delle importazioni totali nell’Unione dei medesimi prodotti.
3. L’abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dalla data di pubblicazione del relativo atto di esecuzione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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Procelex:32026R1395#art-33