Art. 37

1.   Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. Per quanto riguarda prodotti specifici, una sorveglianza speciale è avviata su richiesta di uno Stato membro o può essere avviata dalla Commissione. 2.   Qualora i risultati della sorveglianza speciale di prodotti a norma del presente articolo confermino perturbazioni dei mercati dell’Unione, la Commissione, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3, al fine di applicare i dazi della tariffa doganale comune ai prodotti oggetto di sorveglianza. L’abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo atto di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Nel valutare le perturbazioni dei mercati dell’Unione a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi di mercato, compreso l’impatto delle importazioni totali in questione sulla situazione del mercato dell’Unione. Tale valutazione comprende fattori quali l’impatto delle importazioni interessate sul livello dei prezzi dell’Unione, l’impatto delle importazioni da altre fonti, un’impennata delle importazioni da un paese beneficiario, nonché l’impatto delle importazioni sulla stabilità complessiva del mercato dell’Unione per il prodotto in questione. 4.   La valutazione della Commissione di cui al paragrafo 3 non richiede più di sei mesi. Il periodo per tale valutazione può, se necessario, essere prorogato per un massimo di 12 mesi. 5.   I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti per un periodo di 12 mesi. Il periodo di reintroduzione di tali dazi può essere prorogato, ove necessario, per contrastare le perturbazioni nei mercati dell’Unione pertinenti.
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