Art. 39

1.   Per beneficiare delle preferenze tariffarie, i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario. 2.   Ai fini dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, le norme di origine preferenziale sono quelle stabilite in conformità all’articolo 64, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   Fatte salve le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo e su richiesta di un paese beneficiario, la Commissione concede il cumulo regionale di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tra paesi beneficiari appartenenti a diversi gruppi regionali o il cumulo ampliato di cui all’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 se e fintanto che sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la domanda presentata dal paese beneficiario fornisce prove sufficienti a dimostrare che tale cumulo è necessario in funzione delle specifiche necessità del paese in questione sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze; b) il cumulo non crea indebite difficoltà commerciali ad altri paesi ammissibili, in particolare paesi beneficiari dell’EBA, considerata la possibile deviazione dei flussi commerciali; c) il paese beneficiario dimostra di non poter rispettare le norme di origine applicabili ai prodotti in questione senza la concessione di tale cumulo. 4.   Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell’impatto di tale dipendenza sullo sviluppo sostenibile del paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l’economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione. 5.   Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario la possibilità di presentare il proprio parere.
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