Art. 34

1.   Qualora le importazioni di prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10 , 1006 20 e 1006 30 originari di un paese beneficiario superino, cumulativamente e in qualsiasi momento di un anno civile, i volumi annui delle importazioni stabiliti per ciascun paese beneficiario secondo il metodo di cui al paragrafo 4 di almeno il 45 %, la Commissione: a) sospende, con effetto immediato, le preferenze tariffarie per le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato per il resto dell’anno civile; e b) introduce, per la durata dell’anno civile successivo, un contingente tariffario per le importazioni di tali prodotti originari del paese beneficiario interessato. Il contingente tariffario di cui al primo comma, lettera b), è pari al volume annuo delle importazioni dal paese beneficiario interessato stabilito per l’anno in cui la sospensione di cui al primo comma, lettera a), ha preso effetto, conformemente alla metodologia specificata al paragrafo 4. Solo le importazioni nell’ambito del contingente tariffario di cui al primo comma, lettera b), continuano a beneficiare delle preferenze tariffarie. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari la cui quota per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 1006 10 , 1006 20 e 1006 30 considerati cumulativamente, non supera il 6 % delle importazioni totali dell’Unione. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, le modalità relative al monitoraggio dei volumi delle importazioni, alla sospensione delle preferenze tariffarie e all’applicazione del presente articolo. Il primo di tali atti di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027. 4.   Per l’anno civile 2027, i volumi delle importazioni per ciascun paese beneficiario di cui al paragrafo 1 sono determinati dalla media aritmetica dei volumi annui delle importazioni dell’Unione originarie di ciascun paese beneficiario tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2024. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, per specificare i volumi delle importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo applicabili per l’anno civile successivo, sulla base della media aritmetica dei volumi annui delle importazioni dell’Unione originarie di ciascun paese beneficiario nel corso dei dieci anni civili precedenti, sulla base dei dati disponibili più recenti. 5.   La relazione sull’applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, comprende una valutazione della necessità e del funzionamento del meccanismo di cui al presente articolo.
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