Art. 32

I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a tre anni, a meno che non sia prorogato in circostanze debitamente giustificate.
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