Art. 29

Per motivi di urgenza debitamente giustificati connessi a un deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione e qualora il ritardo possa provocare un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di 12 mesi.
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