Art. 25
1. I regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure o dell’obbligo di garantirne il rispetto, nonché in caso di mancata prestazione della cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto di tali regimi preferenziali.
2. La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 richiede tra l’altro che il paese beneficiario:
a)
comunichi alla Commissione e aggiorni le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme di origine e per il controllo del rispetto di tali norme;
b)
assista l’Unione effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati alla Commissione;
c)
assista l’Unione consentendo alla Commissione, in coordinamento e stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, di svolgere le missioni di cooperazione amministrativa e investigativa dell’Unione in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2;
d)
svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme di origine;
e)
rispetti o faccia rispettare le norme di origine relative al cumulo regionale di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, qualora il paese beneficiario usufruisca di tale cumulo;
f)
assista l’Unione nella verifica di comportamenti per i quali esiste una presunzione di frode connessa all’origine; si può presumere l’esistenza di una frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.
3. Se ritiene che esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea di regimi preferenziali per le ragioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4, per revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, in relazione a tutti i prodotti o a determinati prodotti originari del paese beneficiario.
4. Prima di adottare tali atti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicando i motivi del dubbio ragionevole quanto alla conformità ai paragrafi 1 e 2, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario di continuare a godere dei benefici previsti dal presente regolamento.
5. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 3 prima che questo diventi applicabile.
6. Il periodo iniziale di revoca temporanea delle preferenze tariffarie non supera i sei mesi. Al più tardi al termine di tale periodo la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, al fine di porre termine alla revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di estenderne la durata oltre il periodo iniziale.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, comprese le irregolarità che potrebbero sorgere in merito alle norme di origine, che possono giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie, la sua proroga o la sua cessazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1395#art-25