Art. 23

1.   I regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni pertinenti; b) esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti; c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio; d) pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull’approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l’industria dell’Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario; e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l’Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche. Per dette pratiche commerciali sleali di cui al paragrafo 1, lettera d), che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell’OMC, l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC. 2.   Il paragrafo 1, lettera d), del presente articolo non si applica ai prodotti di un paese beneficiario che siano oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 3.   Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo e tenendo conto, se del caso, dell’impegno rafforzato di cui all’, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Se ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie sulla base dell’, paragrafo 3, lettera a), la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, per aprire una procedura di revoca temporanea. Se ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie sulla base dell’, paragrafo 3, lettera b), la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. La Commissione informa dell’adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando l’apertura di una procedura di revoca temporanea e informa il paese beneficiario interessato dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tale avviso: a) indica, in relazione all’atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l’apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3; e b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e che, se del caso, proseguirà il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’. 5.   La Commissione effettua il controllo e la valutazione per un periodo di sei mesi a partire dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di impegnarsi e collaborare in qualsiasi momento durante tale periodo. 6.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, anche quelle provenienti dalla società civile. 7.   Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese. 8.   Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione decide: a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2. 9.   Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea. 10.   Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2. In sede di preparazione dell’atto delegato la Commissione effettua, sulla base delle informazioni disponibili, un’analisi dell’effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario. 11.   L’atto di esecuzione o delegato adottato, di cui rispettivamente ai paragrafi 9 e 10, si basa, tra l’altro, sulle prove raccolte e ricevute. 12.   Se la Commissione decide di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie, l’atto delegato di cui al paragrafo 10 diventa applicabile sei mesi dalla sua adozione. 13.   Dopo l’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, la Commissione prosegue, se del caso, il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’. In assenza di tale impegno, la Commissione può perseguire altri strumenti di dialogo. 14.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che sia applicabile l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare l’atto delegato adottato per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’. 15.   Se la Commissione ritiene che, in circostanze eccezionali quali un’emergenza sanitaria di portata mondiale, catastrofi naturali o altri eventi imprevisti, sia opportuno riesaminare la portata della revoca temporanea oppure ritardarne o sospenderne l’applicazione, alla Commissione è conferito il potere di modificare l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo secondo la procedura d’urgenza di cui all’. 16.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea di tutti i regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e il riesame delle misure adottate. 17.   La Commissione apre la procedura di revoca temporanea a norma dei paragrafi da 3 a 16 se ritiene che: a) esistano prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a); e b) sussistano imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati, quali violazioni eccezionalmente gravi dei principi di cui al paragrafo 1, lettera a), che richiedono una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario e che sarebbero difficili da affrontare utilizzando la procedura di cui al paragrafo 3. Nell’ambito della procedura prevista dal presente paragrafo, il periodo di cui al paragrafo 5 è ridotto a due mesi e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a cinque mesi. 18.   Se la Commissione decide di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a norma del paragrafo 17 del presente articolo, l’atto delegato di cui al paragrafo 10 del presente articolo è adottato in conformità all’ e si applica un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

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