Art. 22
1. I dialoghi bilaterali esistenti e gli impegni rafforzati con i paesi beneficiari di cui al presente capo possono riguardare la collaborazione ai fini della riammissione dei cittadini di tali paesi, qualora dette persone siano migranti irregolari nell’Unione.
2. Qualora abbia presentato una proposta a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione avvia un impegno rafforzato specifico con il paese beneficiario interessato al fine di migliorare il livello di cooperazione del paese beneficiario rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini.
3. In caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di un paese beneficiario di riammettere i propri cittadini, i regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di tale paese beneficiario, qualora la Commissione ritenga che persista un livello insufficiente di cooperazione in materia di riammissione a seguito di:
a)
un impegno rafforzato, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di almeno 12 mesi dalla data in cui la Commissione presenta al Consiglio la proposta di adottare una decisione di esecuzione a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, per i paesi beneficiari dell’SPG ordinario e per i paesi beneficiari dell’SPG+;
b)
un impegno rafforzato, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di almeno 12 mesi dalla data in cui il Consiglio adotta una decisione di esecuzione conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, per i paesi beneficiari dell’EBA.
4. La Commissione può avviare la procedura di revoca temporanea dei regimi preferenziali a un paese beneficiario a norma del paragrafo 3 solo dopo aver valutato, in via preliminare, se un’eventuale revoca temporanea dei regimi preferenziali sarebbe proporzionata, tenendo conto del contributo di una revoca temporanea al miglioramento della cooperazione con il paese terzo in questione, anche alla luce della situazione socioeconomica di tale paese. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua valutazione ed elabora una relazione pubblica in cui presenta le sue conclusioni.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’, paragrafi da 3 a 17, e l’ si applicano alla revoca temporanea dei regimi preferenziali a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
6. Quando la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’, paragrafo 10, al fine di revocare temporaneamente i regimi preferenziali a un paese beneficiario in caso di carenze gravi e sistematiche rispetto all’obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle informazioni pertinenti incluse nelle relazioni redatte e nelle valutazioni effettuate nel contesto dell’applicazione dell’articolo 25 bis del codice dei visti in relazione a tale paese beneficiario, compresi dati adeguati sulle tendenze in materia di riammissione per quanto riguarda tale paese beneficiario.
7. La relazione sull’applicazione del presente regolamento di cui all’, paragrafo 2, comprende una valutazione della necessità e del funzionamento del legame tra l’SPG e la cooperazione in materia di riammissione dei propri cittadini da parte dei paesi beneficiari.
8. I paragrafi 3 e 4 si applicano ai paesi beneficiari dell’EBA a decorrere dal 1o gennaio 2029.
Storico versioni
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