Art. 49
Entro il 1o gennaio 2030 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell’SPG e sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, nonché sulle attività di monitoraggio della Commissione, incluse le informazioni non riservate relative alle denunce presentate attraverso lo sportello unico che siano pertinenti ai fini del presente regolamento.
Entro il 1o gennaio 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione può, in particolare, prendere in considerazione l’elenco delle convenzioni pertinenti in riferimento agli aggiornamenti degli organi di controllo delle Nazioni Unite, anche per quanto riguarda i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nonché i meccanismi di classificazione dei paesi e di transizione, in particolare con riguardo ai paesi meno sviluppati. Tale relazione può essere eventualmente corredata di una proposta legislativa.
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