Art. 47

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Non possono essere divulgate né le informazioni di carattere riservato né le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite. 3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione. 4.   Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per il soggetto che l’ha fornita o che ne è la fonte o sulle relazioni internazionali bilaterali dell’Unione. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell’Unione di riferirsi a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate a norma del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto dei legittimi interessi delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.
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