Art. 51
1. Tutte le inchieste o le procedure di revoca temporanea aperte a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora concluse sono automaticamente riaperte a norma del presente regolamento, tranne nel caso di un paese beneficiario dell’SPG+ in virtù del regolamento (UE) n. 978/2012 se l’inchiesta o la procedura concerne soltanto i benefici accordati a titolo dell’SPG+. Tale inchiesta o procedura è tuttavia automaticamente riaperta se lo stesso paese beneficiario presenta una domanda per beneficiare dell’SPG+ a titolo del presente regolamento prima del 1o gennaio 2029.
2. Le informazioni ottenute nel corso di un’inchiesta aperta a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e non ancora conclusa sono prese in considerazione in tutte le inchieste riaperte.
3. I paesi che, alla data del 31 dicembre 2026, sono paesi beneficiari dell’SPG+ a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, come indicato nell’allegato III di tale regolamento nella versione in vigore a tale data, sono considerati paesi beneficiari dell’SPG+ a norma del presente regolamento fino al 31 dicembre 2028. I paesi che intendono continuare a beneficiare dell’SPG+ a norma del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2029 presentano una domanda a tal fine prima di detta data conformemente all’, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Per i paesi che hanno presentato tale domanda, l’SPG + è mantenuto a norma del presente regolamento durante il periodo di valutazione della loro domanda da parte della Commissione a norma dell’ del presente regolamento nonché, ove applicabile, durante il termine per sollevare obiezioni di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento.
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