Art. 42
1. Le statistiche del commercio estero dell’Unione elaborate dalla Commissione (Eurostat) costituiscono la fonte statistica da utilizzare ai fini del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie, a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Al fine di agevolare la condivisione delle informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce che i dati statistici pertinenti relativi alle sezioni SPG siano regolarmente resi disponibili in una banca dati pubblica.
3. A norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi e sui valori di prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle preferenze tariffarie nei mesi precedenti a tale richiesta. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
4. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 0603, 0803 90 10 , 1006, 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701, 1704, 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403, 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 , 3824 99 56 , 3824 99 57 , 3824 99 92 , 3824 84 00 , 3824 85 00 , 3824 86 00 , 3824 87 00 , 3824 88 00 , 3824 99 93 e 3824 99 96 , onde stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui agli 35 e 37.
Storico versioni
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