Art. 31
Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all’, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se entro il termine fissato all’, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l’inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell’ scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati.
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