Art. 15

1.   L’SPG+ è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell’SPG+, qualora tale paese beneficiario dell’SPG+ non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell’SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione pertinente a norma dell’, paragrafo 1, lettera c). 2.   Al paese beneficiario dell’SPG+ incombe l’onere della prova in ordine al rispetto degli obblighi risultanti dagli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e alla sua situazione in relazione all’, paragrafo 1, lettera c). 3.   Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all’ o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, e tenendo conto dell’impegno rafforzato di cui all’, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell’SPG+ rispetti gli impegni vincolanti previsti dal piano d’azione di cui all’, paragrafo 1, lettera d), o gli impegni vincolanti di cui all’, paragrafo 1, lettere e) o f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione pertinente a norma dell’, paragrafo1, lettera c), la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, per l’apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e informa il paese beneficiario dell’SPG+ interessato dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Tale avviso: a) indica i motivi del ragionevole dubbio di cui al paragrafo 3, che possono mettere in discussione il diritto del paese beneficiario dell’SPG+ di continuare a godere delle preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+; b) fissa il periodo durante il quale il paese beneficiario dell’SPG + deve presentare le sue osservazioni. Il periodo di cui al primo comma, lettera b), non supera i tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. 5.   La Commissione offre al paese beneficiario dell’SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b). 6.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi, compresa la società civile. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. 7.   Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), la Commissione decide: a) di chiudere la procedura di revoca temporanea; oppure b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. 8.   Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, per chiudere la procedura di revoca temporanea. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l’altro, sulle prove ricevute. 9.   Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dell’SPG+. In sede di preparazione di tali atti delegati la Commissione effettua, sulla base delle informazioni disponibili, un’analisi dell’effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario. 10.   Se la Commissione decide una revoca temporanea, i corrispondenti atti delegati diventano applicabili sei mesi dopo la data della loro adozione. 11.   Dopo l’adozione di atti delegati per revocare temporaneamente l’SPG+, la Commissione prosegue, se del caso, il dialogo avviato nel quadro dell’impegno rafforzato di cui all’. 12.   Se le ragioni che giustificano la revoca temporanea cessano di sussistere prima che diventino applicabili gli atti delegati di cui al paragrafo 9 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di abrogare tali atti delegati volti a revocare temporaneamente le preferenze tariffarie secondo la procedura d’urgenza di cui all’. 13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla procedura di revoca temporanea dell’SPG+, in particolare per quanto concerne i termini, i diritti delle parti, la riservatezza e le condizioni per il riesame.
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