Art. 105
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 11 feb 2025
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 26 marzo 2027.
Tuttavia, gli articoli da 3 a 15, l’, paragrafi da 2 a 6, gli si applicano come segue:
a)
a decorrere dal 26 marzo 2029 per le categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e i sistemi di cartelle cliniche elettroniche destinati dal fabbricante al trattamento di tali categorie di dati;
b)
a decorrere dal 26 marzo 2031 per le categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), e i sistemi di cartelle cliniche elettroniche destinati dal fabbricante al trattamento di tali categorie di dati;
c)
a decorrere da un anno dopo la data stabilita in un atto delegato adottato a norma dell’, paragrafo 2, per ogni modifica delle principali caratteristiche dei dati sanitari elettronici personali di cui all’allegato I, a condizione che tale data sia successiva alla data di applicazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma per le categorie di dati sanitari elettronici personali in questione.
Il capo III si applica ai sistemi di cartelle cliniche elettroniche di cui all’, paragrafo 2, a decorrere dal 26 marzo 2031.
Il capo IV si applica a decorrere dal 26 marzo 2029. Tuttavia, l’, paragrafo 6, l’, l’, paragrafo 5, l’, paragrafi 1 e 12, l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 26 marzo 2027, l’, paragrafo 1, lettere b), f), g), m) e p), si applica a decorrere dal 26 marzo 2031 e l’, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 26 marzo 2035.
Gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalle date di cui al terzo comma del presente articolo, a seconda delle categorie di dati sanitari elettronici personali di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o all’, paragrafo 1, lettere d), e), e f).
Gli atti di esecuzione di cui all’, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 12, all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 26 marzo 2029.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:327:oj#art-105