Art. 13

Registrazione dei dati sanitari elettronici personali

In vigore dal 11 feb 2025
Registrazione dei dati sanitari elettronici personali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora i dati sanitari elettronici siano trattati per la prestazione di assistenza sanitaria, i prestatori di assistenza sanitaria registrino, in formato elettronico all’interno di un sistema di cartelle cliniche elettroniche, i pertinenti dati sanitari elettronici personali che rientrano, in tutto o in parte, almeno nelle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui all’. 2.   Nel trattare i dati in formato elettronico, i prestatori di assistenza sanitaria garantiscono che i dati sanitari elettronici personali delle persone fisiche che hanno in cura siano aggiornati con informazioni relative all’assistenza sanitaria prestata. 3.   Qualora i dati sanitari elettronici personali siano registrati in uno Stato membro di cura diverso dallo Stato membro di affiliazione della persona fisica interessata, lo Stato membro di cura provvede affinché la registrazione sia effettuata con i dati di identificazione della persona fisica nello Stato membro di affiliazione. 4.   Entro il 26 marzo 2027 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni relative alla qualità dei dati, anche in relazione alla semantica, all’uniformità, alla coerenza, all’accuratezza e alla completezza, per la registrazione dei dati sanitari elettronici personali nel sistema di cartelle cliniche elettroniche, a seconda dei casi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Quando i dati sanitari elettronici personali sono registrati o aggiornati, le cartelle cliniche elettroniche individuano il professionista sanitario e il prestatore di assistenza sanitaria che ha effettuato tale registrazione o aggiornamento e l’ora in cui tale registrazione o aggiornamento sono stati effettuati. Gli Stati membri possono prevedere che siano registrati altri aspetti della registrazione dei dati.
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Registrazione dei dati sanitari elettronici personali (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/327) — Testo vigente | Portale Normativo