Art. 15
Formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche
In vigore dal 11 feb 2025
Formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche
1. Entro il 26 marzo 2027 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche relative alle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui all’, paragrafo 1, e che stabiliscono il formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche. Tale formato è di uso comune, leggibile da un dispositivo automatico e consente la trasmissione di dati sanitari elettronici personali tra applicazioni software, dispositivi e prestatori di assistenza sanitaria diversi. Tale formato sostiene la trasmissione di dati sanitari strutturati e non strutturati e comprende gli elementi seguenti:
a)
serie di dati armonizzate contenenti dati sanitari elettronici e strutture definitorie, quali campi di dati e gruppi di dati per la rappresentazione delle informazioni cliniche e di altre parti dei dati sanitari elettronici;
b)
sistemi e valori di codifica da utilizzare nelle serie di dati contenenti dati sanitari elettronici;
c)
specifiche tecniche di interoperabilità per lo scambio di dati sanitari elettronici, tra cui la rappresentazione contenutistica, le norme e i profili.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, fornisce aggiornamenti periodici del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche al fine di integrare le pertinenti revisioni delle nomenclature e dei sistemi di codifica in ambito sanitario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire specifiche tecniche che estendono il formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche ad altre categorie di dati sanitari elettronici personali di cui all’, paragrafo 1, terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui all’ siano rilasciate nel formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora tali dati siano trasmessi con l’ausilio di strumenti automatizzati per l’uso primario, il prestatore ricevente deve accettare il formato dei dati ed essere in grado di leggerlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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