Art. 14
Categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali per l’uso primario
In vigore dal 11 feb 2025
Categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali per l’uso primario
1. Ai fini del presente capo, qualora i dati siano trattati in formato elettronico, le categorie prioritarie dei dati sanitari elettronici personali sono le seguenti:
a)
profili sanitari sintetici dei pazienti;
b)
prescrizioni elettroniche;
c)
dispensazioni elettroniche;
d)
esami diagnostici per immagini e relativi referti di immagini;
e)
risultati degli esami medici, compresi i risultati di laboratorio e altri risultati diagnostici e relativi referti; e
f)
lettere di dimissione.
Le caratteristiche principali delle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali per uso primario sono indicate nell’allegato I.
Gli Stati membri possono stabilire nel proprio del diritto nazionale l’accesso a categorie aggiuntive di dati sanitari elettronici personali per l’uso primario e il relativo scambio in conformità del presente capo.
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, specifiche transfrontaliere per le categorie di dati sanitari elettronici personali di cui al terzo comma del presente paragrafo a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento modificandone l’allegato I mediante l’aggiunta, la modifica o l’eliminazione delle caratteristiche principali delle categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali di cui al paragrafo 1, a condizione che le modifiche mirino ad adeguare le categorie prioritarie di dati sanitari elettronici personali agli sviluppi tecnici e alle norme internazionali. Inoltre, le aggiunte e le modifiche di tali caratteristiche soddisfano entrambi i criteri seguenti:
a)
la caratteristica è pertinente per l’assistenza sanitaria prestata alle persone fisiche;
b)
la caratteristica è utilizzata nella maggior parte degli Stati membri secondo le informazioni più recenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:327:oj#art-14