Art. 16

Gestione dell’identificazione

In vigore dal 11 feb 2025
Gestione dell’identificazione 1.   Qualora si avvalgano dei servizi di accesso ai dati sanitari elettronici di cui all’ del presente regolamento, le persone fisiche hanno il diritto di identificarsi elettronicamente con qualsiasi mezzo di identificazione elettronica riconosciuto a norma dell’ del regolamento (UE) n. 910/2014. Gli Stati membri possono prevedere meccanismi complementari per garantire un’adeguata corrispondenza dell’identità in situazioni transfrontaliere. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le prescrizioni relative al meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione delle persone fisiche e dei professionisti sanitari, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. Il meccanismo agevola la trasferibilità dei dati sanitari elettronici personali in un contesto transfrontaliero. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, attua i servizi richiesti dal meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo a livello di Unione, nell’ambito dell’infrastruttura transfrontaliera di cui all’. 4.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri attuano il meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione rispettivamente a livello di Stati membri e di Unione.
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