Art. 18
Compensazione per la messa a disposizione di dati sanitari elettronici personali
In vigore dal 11 feb 2025
Compensazione per la messa a disposizione di dati sanitari elettronici personali
Il prestatore che riceve i dati a norma del presente capo non è tenuto a riconoscere al prestatore di assistenza sanitaria una compensazione per la messa a disposizione dei dati sanitari elettronici personali. Un prestatore di assistenza sanitaria o un terzo non addebita direttamente o indirettamente agli interessati tariffe o costi, né pretende compensazioni, per la condivisione dei dati o l’accesso agli stessi.
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