Art. 20
Comunicazione da parte delle autorità di sanità digitale
In vigore dal 11 feb 2025
Comunicazione da parte delle autorità di sanità digitale
Ogni due anni le autorità di sanità digitale designate a norma dell’ pubblicano una relazione di attività contenente una panoramica completa delle loro attività. Se uno Stato membro designa più di un’autorità di sanità digitale, una di esse è responsabile per la redazione della relazione e a tal fine chiede le informazioni necessarie alle altre autorità di sanità digitale. La relazione di attività segue una struttura concordata a livello dell’Unione in seno al comitato dello spazio europeo dei dati sanitari («comitato EHDS») di cui all’. Tale relazione contiene almeno informazioni riguardanti:
a)
i provvedimenti adottati per l’attuazione del presente regolamento;
b)
la percentuale delle persone fisiche che hanno accesso alle varie categorie di dati nelle rispettive cartelle cliniche elettroniche;
c)
il trattamento delle richieste presentate da persone fisiche riguardo all’esercizio dei loro diritti a norma del presente regolamento;
d)
il numero di prestatori di assistenza sanitaria di vario tipo, tra cui farmacie, ospedali e altri luoghi di prestazione, collegati a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), calcolato:
i)
in termini assoluti;
ii)
in percentuale su tutti i prestatori di assistenza sanitaria dello stesso tipo; e
iii)
in percentuale di persone fisiche che possono usufruire dei servizi;
e)
i volumi di dati sanitari elettronici di diverse categorie condivisi a livello transfrontaliero tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU);
f)
il numero di casi di non conformità a prescrizioni obbligatorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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