Art. 22
Relazione con le autorità di controllo nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679
In vigore dal 11 feb 2025
Relazione con le autorità di controllo nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679
L’autorità o le autorità di controllo responsabili di monitorare e assicurare l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono altresì competenti di monitorare e assicurare l’applicazione dell’ e degli articoli da 5 a 10 del presente regolamento. Le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. Le autorità di controllo hanno il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all’importo di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.
Le autorità di controllo di cui al primo comma del presente articolo e le autorità di sanità digitale di cui all’ cooperano, se del caso, nell’applicazione del presente regolamento nell’ambito delle rispettive competenze.
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