Art. 83
Formazione e informazione dei professionisti sanitari
In vigore dal 11 feb 2025
Formazione e informazione dei professionisti sanitari
1. Gli Stati membri sviluppano e attuano programmi di formazione o vi forniscono accesso e forniscono accesso alle informazioni per i professionisti sanitari affinché questi siano in grado di comprendere e svolgere efficacemente il loro ruolo nell’uso primario dei dati sanitari elettronici e nell’accesso agli stessi, anche in relazione agli . La Commissione sostiene gli Stati membri in tal senso.
2. I programmi di formazione e le informazioni sono accessibili, anche a livello economico, a tutti i professionisti sanitari, fatta salva l’organizzazione dei sistemi di assistenza sanitaria a livello nazionale.
Storico versioni
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