Art. 81
Diritto di presentare un reclamo a un organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari
In vigore dal 11 feb 2025
Diritto di presentare un reclamo a un organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari
1. Fatti salvi eventuali altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo in relazione alle disposizioni del presente capo, individualmente o, se del caso, collettivamente, a un organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari, purché i loro diritti o interessi siano influenzati negativamente.
2. L’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari a cui è stato presentato il reclamo informa il reclamante sui progressi fatti nel trattare il reclamo e alla decisione adottata riguardo al reclamo.
3. Gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari predispongono strumenti facilmente accessibili per la presentazione dei reclami.
4. Se il reclamo riguarda i diritti delle persone fisiche a norma dell’ del presente regolamento, il reclamo è deferito all’autorità di controllo competente di cui al regolamento (UE) 2016/679. L’organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari interessato fornisce a tale autorità di controllo le informazioni necessarie a sua disposizione a norma del regolamento (UE) 2016/679 al fine di agevolare la valutazione del reclamo e la relativa indagine.
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