Art. 71
Diritto di esclusione riguardo al trattamento dei dati sanitari elettronici personali per l’uso secondario
In vigore dal 11 feb 2025
Diritto di esclusione riguardo al trattamento dei dati sanitari elettronici personali per l’uso secondario
1. Le persone fisiche hanno il diritto di escludere in qualsiasi momento, e senza dover fornire una motivazione, il trattamento dei dati sanitari elettronici personali che le riguardano per l’uso secondario a norma del presente regolamento. L’esercizio di tale diritto è reversibile.
2. Gli Stati membri prevedono un meccanismo di esclusione accessibile e facilmente comprensibile ai fini dell’esercizio del diritto stabilito al paragrafo 1, in base al quale le persone fisiche possono esplicitamente esprimere la propria volontà di escludere il trattamento dei loro dati sanitari elettronici personali per l’uso secondario.
3. Dopo che una persona fisica ha esercitato il proprio diritto di esclusione e se i dati sanitari elettronici personali che la riguardano possono essere identificati in una serie di dati, tali dati non sono messi a disposizione né sono trattati in altro modo conformemente alle autorizzazioni ai dati rilasciate a norma dell’ o alle richieste di dati sanitari approvate a norma dell’ dopo che la persona fisica ha esercitato il suo diritto di esclusione.
Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica il trattamento per l’uso secondario dei dati sanitari elettronici personali riguardanti tale persona fisica conformemente alle autorizzazioni ai dati rilasciate o alle richieste di dati sanitari rilasciate o approvate prima che la persona fisica esercitasse il proprio diritto di esclusione.
4. A titolo di eccezione rispetto al diritto di esclusione previsto al paragrafo 1, uno Stato membro può prevedere nel proprio diritto nazionale un meccanismo per rendere disponibili i dati per i quali è stato esercitato il diritto di esclusione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la domanda di accesso ai dati sanitari o la richiesta di accesso ai dati sanitari è presentata da un ente pubblico o da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione che dispone di un mandato per svolgere compiti nel settore della sanità pubblica, o da un altro soggetto incaricato di svolgere compiti pubblici nel settore della sanità pubblica, o che agisce per conto di un’autorità pubblica o da essa incaricato, e il trattamento di tali dati è necessario per una delle finalità seguenti:
i)
le finalità di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
ii)
la ricerca scientifica per importanti motivi di interesse pubblico;
b)
tali dati non possono essere ottenuti con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace in condizioni equivalenti;
c)
il richiedente di dati sanitari ha fornito la giustificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera g), o all’, paragrafo 2, lettera g).
Il diritto nazionale che prevede tale meccanismo prevede misure specifiche e adeguate per proteggere i diritti fondamentali e i dati personali delle persone fisiche.
Qualora uno Stato membro abbia previsto nel proprio diritto nazionale la possibilità di chiedere l’accesso a dati per i quali è stata esercitato il diritto di esclusione e le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte, tali dati possono essere inclusi nello svolgimento dei compiti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), e lettera b).
5. Le regole sul meccanismo per l’attuazione di eccezioni di cui al paragrafo 4 a titolo di eccezione rispetto al paragrafo 1 devono rispettare l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per servire ragioni di interesse pubblico nel perseguimento di obiettivi scientifici e sociali legittimi.
6. Qualsiasi trattamento eseguito in conformità di un meccanismo per l’attuazione di eccezioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo deve rispettare le prescrizioni del presente capo, in particolare il divieto di reidentificare o di tentare di reidentificare persone fisiche, conformemente all’, paragrafo 3. Qualsiasi misura legislativa che preveda nel diritto nazionale un meccanismo di cui al paragrafo 4 del presente articolo comprende disposizioni specifiche per la sicurezza e la tutela dei diritti delle persone fisiche.
7. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale che adottano a norma del paragrafo 4 e le eventuali modifiche successive che incidono su tali disposizioni.
8. Qualora le finalità del trattamento di dati sanitari elettronici personali da parte di un titolare di dati sanitari non richiedano o non richiedano più l’identificazione di un interessato da parte del titolare del trattamento, il titolare dei dati sanitari non è tenuto a conservare, acquisire o trattare informazioni supplementari al fine di identificare l’interessato al solo scopo di rispettare il diritto di esclusione di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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