Art. 11

Accesso dei professionisti sanitari ai dati sanitari elettronici personali

In vigore dal 11 feb 2025
Accesso dei professionisti sanitari ai dati sanitari elettronici personali 1.   Nel trattare i dati in formato elettronico, i professionisti sanitari hanno accesso ai dati sanitari elettronici personali pertinenti e necessari delle persone fisiche in cura presso di loro attraverso i servizi di accesso per professionisti sanitari di cui all’, indipendentemente dallo Stato membro di affiliazione e dallo Stato membro di cura. 2.   Se lo Stato membro di affiliazione e lo Stato membro di cura della persona fisica in cura differiscono, l’accesso transfrontaliero ai suoi dati sanitari elettronici personali è fornito attraverso l’infrastruttura transfrontaliera di cui all’. 3.   L’accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo include almeno le categorie prioritarie dei dati sanitari elettronici personali di cui all’. In linea con i principi sanciti all’ del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscano le categorie di dati sanitari elettronici personali accessibili da diverse categorie di professionisti sanitarie o per diversi compiti di assistenza sanitaria. Tali norme tengono conto delle possibili limitazioni imposte a norma dell’ del presente regolamento. 4.   In caso di cura in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione, le norme di cui al paragrafo 3 sono quelle dello Stato membro di cura. 5.   Qualora una persona fisica abbia limitato l’accesso ai dati sanitari elettronici personali a norma dell’, il prestatore di assistenza sanitaria o il professionista sanitario non è informato del contenuto limitato di tali dati. In deroga al primo comma dell’, ove necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato al prestatore di assistenza sanitaria o al professionista sanitario può essere concesso l’accesso ai dati sanitari elettronici oggetto della limitazione. Tali casi sono registrati in un formato chiaro e comprensibile e sono facilmente accessibili da parte dell’interessato. Gli Stati membri possono prevedere garanzie supplementari.
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