Art. 5
Diritto delle persone fisiche di inserire informazioni nella propria cartella clinica elettronica
In vigore dal 11 feb 2025
Diritto delle persone fisiche di inserire informazioni nella propria cartella clinica elettronica
Le persone fisiche o i loro rappresentanti di cui all’, paragrafo 2, hanno il diritto di inserire informazioni nella propria cartella clinica elettronica attraverso servizi o applicazioni di accesso ai dati sanitari elettronici collegati a tali servizi come indicato al medesimo articolo. Le informazioni inserite dalla persona fisica o dal suo rappresentante sono chiaramente distinguibili come tali. Le persone fisiche o i loro rappresentanti di cui all’, paragrafo 2, non hanno la possibilità di modificare direttamente i dati sanitari elettronici e le relative informazioni inseriti dai professionisti sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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