Art. 3

Diritto delle persone fisiche di accedere ai loro dati sanitari elettronici personali

In vigore dal 11 feb 2025
Diritto delle persone fisiche di accedere ai loro dati sanitari elettronici personali 1.   Le persone fisiche hanno il diritto di accedere almeno ai dati sanitari elettronici personali che li riguardano e che rientrano nelle categorie prioritarie di cui all’ e che sono trattati per la prestazione di assistenza sanitaria attraverso i servizi di accesso ai dati sanitari elettronici di cui all’. L’accesso è fornito immediatamente dopo la registrazione dei dati sanitari elettronici personali in un sistema di cartelle cliniche elettroniche, nel rispetto della praticabilità tecnologica, ed è fornito gratuitamente e in un formato facilmente leggibile, consolidato e accessibile. 2.   Le persone fisiche o i loro rappresentanti di cui all’, paragrafo 2, hanno il diritto di scaricare gratuitamente una copia elettronica almeno dei dati sanitari elettronici personali che rientrano nelle categorie prioritarie di cui all’ relativi a tali persone fisiche, attraverso i servizi di accesso ai dati sanitari elettronici di cui all’, nel formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche di cui all’. 3.   Conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri possono limitare la portata dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare laddove tali limitazioni siano necessarie per la tutela della persona fisica, tenendo conto della sicurezza del paziente e sulla base di considerazioni etiche, ritardandone temporaneamente l’accesso ai dati sanitari elettronici personali fino a quando un professionista sanitario non sia in grado di comunicare e spiegare adeguatamente alla persona fisica interessata informazioni che possono avere un impatto significativo sulla sua salute.
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