Art. 9

Diritto di ottenere informazioni sull’accesso ai dati

In vigore dal 11 feb 2025
Diritto di ottenere informazioni sull’accesso ai dati 1.   Le persone fisiche hanno il diritto di ottenere informazioni, anche mediante notifiche automatiche, su qualsiasi accesso ai loro dati sanitari elettronici personali attraverso il servizio di accesso per professionisti sanitari che sia ottenuto nel contesto dell’assistenza sanitaria, compreso l’accesso concesso a norma dell’, paragrafo 5. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite gratuitamente e senza ritardo e attraverso servizi di accesso ai dati sanitari elettronici e sono disponibili per almeno tre anni dopo ogni accesso ai dati. Le informazioni includono almeno quanto segue: a) informazioni sul prestatore di assistenza sanitaria o su altri soggetti che hanno avuto accesso ai dati sanitari elettronici personali; b) ora e data dell’accesso; c) quali dati sanitari elettronici personali sono stati consultati. 3.   Gli Stati membri possono prevedere limitazioni al diritto di cui al paragrafo 1 in circostanze eccezionali, qualora vi siano indicazioni concrete che la divulgazione metterebbe a rischio gli interessi vitali o i diritti del professionista sanitario o le cure assistenziali fornite alla persona fisica.
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