Art. 11 · Accesso dei professionisti sanitari ai dati sanitari elettronici personali

Art. 11

Accesso dei professionisti sanitari ai dati sanitari elettronici personali

In vigore dal 11 feb 2025
Accesso dei professionisti sanitari ai dati sanitari elettronici personali 1.   Nel trattare i dati in formato elettronico, i professionisti sanitari hanno accesso ai dati sanitari elettronici personali pertinenti e necessari delle persone fisiche in cura presso di loro attraverso i servizi di accesso per professionisti sanitari di cui all’, indipendentemente dallo Stato membro di affiliazione e dallo Stato membro di cura. 2.   Se lo Stato membro di affiliazione e lo Stato membro di cura della persona fisica in cura differiscono, l’accesso transfrontaliero ai suoi dati sanitari elettronici personali è fornito attraverso l’infrastruttura transfrontaliera di cui all’. 3.   L’accesso di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo include almeno le categorie prioritarie dei dati sanitari elettronici personali di cui all’. In linea con i principi sanciti all’ del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscano le categorie di dati sanitari elettronici personali accessibili da diverse categorie di professionisti sanitarie o per diversi compiti di assistenza sanitaria. Tali norme tengono conto delle possibili limitazioni imposte a norma dell’ del presente regolamento. 4.   In caso di cura in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione, le norme di cui al paragrafo 3 sono quelle dello Stato membro di cura. 5.   Qualora una persona fisica abbia limitato l’accesso ai dati sanitari elettronici personali a norma dell’, il prestatore di assistenza sanitaria o il professionista sanitario non è informato del contenuto limitato di tali dati. In deroga al primo comma dell’, ove necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato al prestatore di assistenza sanitaria o al professionista sanitario può essere concesso l’accesso ai dati sanitari elettronici oggetto della limitazione. Tali casi sono registrati in un formato chiaro e comprensibile e sono facilmente accessibili da parte dell’interessato. Gli Stati membri possono prevedere garanzie supplementari.
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