Art. 19
Autorità di sanità digitale
In vigore dal 11 feb 2025
Autorità di sanità digitale
1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di sanità digitale responsabili dell’attuazione e dell’applicazione del presente capo a livello nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’identità delle autorità di sanità digitale entro il 26 marzo 2027. Qualora uno Stato membro designi più autorità di sanità digitale o l’autorità di sanità digitale sia composta da più organizzazioni, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione una descrizione della distribuzione dei compiti tra le diverse autorità o organizzazioni. Qualora uno Stato membro designi più autorità di sanità digitale, ne designa una che funga da coordinatore. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
2. Ciascuna autorità di sanità digitale è incaricata di svolgere i compiti ed esercitare i poteri seguenti:
a)
garantire l’attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente capo e al capo III adottando le soluzioni tecniche necessarie a livello nazionale, regionale o locale e stabilendo le norme e i meccanismi pertinenti;
b)
assicurare che siano messe prontamente a disposizione delle persone fisiche, dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria informazioni complete e aggiornate sull’attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente capo e al capo III;
c)
nell’attuazione delle soluzioni tecniche di cui alla lettera a) del presente paragrafo, garantirne la conformità al presente capo, al capo III e all’allegato II;
d)
contribuire, a livello dell’Unione, allo sviluppo di soluzioni tecniche che consentano alle persone fisiche e ai professionisti sanitari di esercitare i diritti e adempiere agli obblighi a norma del presente capo;
e)
agevolare le persone con disabilità nell’esercizio dei loro diritti a norma del presente capo conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
f)
vigilare sui punti di contatto nazionali per la sanità digitale e cooperare con altre autorità di sanità digitale e con la Commissione sull’ulteriore sviluppo di LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU);
g)
garantire l’attuazione a livello nazionale del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, in cooperazione con le autorità nazionali e i portatori di interessi;
h)
contribuire a livello dell’Unione allo sviluppo del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, all’elaborazione di specifiche comuni, in conformità dell’, per far fronte alle preoccupazioni in materia di qualità, interoperabilità, sicurezza, facilità d’uso, accessibilità, non discriminazione o diritti fondamentali e all’elaborazione delle specifiche della banca dati UE per la registrazione dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche e delle applicazioni per il benessere di cui all’;
i)
se del caso, svolgere attività di vigilanza del mercato conformemente all’, avendo cura nel contempo di evitare qualsiasi conflitto di interessi;
j)
sviluppare capacità nazionali per dare attuazione alle prescrizioni in materia di interoperabilità e sicurezza dei dati sanitari elettronici per uso primario e partecipare agli scambi di informazioni e alle attività di sviluppo delle capacità a livello dell’Unione;
k)
cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, partecipare alle attività relative alla gestione dei rischi posti dai sistemi di cartelle cliniche elettroniche e degli incidenti gravi e vigilare sull’attuazione di misure correttive conformemente all’;
l)
cooperare con altri soggetti e organismi pertinenti a livello locale, regionale, nazionale o dell’Unione al fine di garantire l’interoperabilità, la portabilità e la sicurezza dei dati sanitari elettronici;
m)
cooperare con le autorità di controllo a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014 e (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), e con altre autorità pertinenti, tra cui quelle competenti in materia di cibersicurezza e identificazione elettronica.
3. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni autorità di sanità digitale disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l’efficace svolgimento dei propri compiti e per l’esercizio dei propri poteri.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, ogni autorità di sanità digitale evita qualsiasi conflitto di interessi. Ogni membro del personale dell’autorità di sanità digitale agisce nell’interesse pubblico e in maniera indipendente.
5. Nello svolgimento dei loro compiti, le autorità di sanità digitale pertinenti cooperano attivamente e si consultano con i rappresentanti dei portatori di interessi pertinenti, compresi i rappresentanti dei pazienti, i rappresentanti dei prestatori di assistenza sanitaria e dei professionisti sanitari, comprese le associazioni dei professionisti sanitari, nonché le organizzazioni dei consumatori e le associazioni di categoria.
Storico versioni
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