Art. 51

Categorie minime di dati sanitari elettronici per l’uso secondario

In vigore dal 11 feb 2025
Categorie minime di dati sanitari elettronici per l’uso secondario 1.   I titolari dei dati sanitari mettono a disposizione per l’uso secondario, conformemente al presente capo, le categorie di dati sanitari elettronici seguenti: a) dati sanitari elettronici provenienti da cartelle cliniche elettroniche; b) dati su fattori con un’incidenza sulla salute, compresi i determinanti socioeconomici, ambientali e comportamentali della salute; c) dati aggregati sulle esigenze di assistenza sanitaria, sulle risorse assegnate all’assistenza sanitaria, sulla prestazione di assistenza sanitaria e sul suo accesso, sulla spesa per l’assistenza sanitaria e sul suo finanziamento; d) dati sugli agenti patogeni che incidono sulla salute umana; e) dati amministrativi relativi all’assistenza sanitaria, anche relativamente alle dispensazioni, alle domande di rimborso e ai rimborsi; f) dati genetici, epigenomici e genomici umani; g) altri dati molecolari umani, quali quelli provenienti dalla proteomica, dalla trascrittomica, dalla metabolomica, dalla lipidomica e altri dati omici; h) dati sanitari elettronici personali generati automaticamente mediante dispositivi medici; i) dati provenienti dalle applicazioni per il benessere; j) dati relativi allo status e alla specializzazione e all’istituzione dei professionisti sanitari coinvolti nella cura di una persona fisica; k) dati provenienti da registri dei dati sanitari basati sulla popolazione, come i registri di sanità pubblica; l) dati provenienti da registri medici e da registri della mortalità; m) dati provenienti da sperimentazioni cliniche, studi clinici, indagini cliniche e studi delle prestazioni soggetti al regolamento (UE) n. 536/2014, al regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), al regolamento (UE) 2017/745 e al regolamento (UE) 2017/746; n) altri dati sanitari provenienti da dispositivi medici; o) dati provenienti da registri di medicinali e dispositivi medici; p) dati provenienti da coorti di ricerca, questionari e indagini in materia di salute, dopo la prima pubblicazione dei risultati; q) dati sanitari provenienti da biobanche e banche dati associate. 2.   Gli Stati membri possono stabilire nel loro diritto nazionale che categorie aggiuntive di dati sanitari elettronici siano messe a disposizione per l’uso secondario in conformità del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri possono stabilire norme per il trattamento e l’uso dei dati sanitari elettronici contenenti miglioramenti relativi al loro trattamento, come correzioni, annotazioni o arricchimenti, sulla base di un’autorizzazione ai dati a norma dell’. 4.   Gli Stati membri possono introdurre misure più rigorose e garanzie supplementari a livello nazionale intese a tutelare la sensibilità e il valore dei dati che rientrano nel paragrafo 1, lettere f), g), i) e q). Gli Stati membri notificano tali misure e garanzie alla Commissione e provvedono senza ritardo a darle notifica di ogni ulteriore modifica.
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Categorie minime di dati sanitari elettronici per l’uso secondario (Art. 51 Regolamento (UE) 2025/327) — Testo vigente | Portale Normativo