Art. 51 · Categorie minime di dati sanitari elettronici per l’uso secondario

Art. 51

Categorie minime di dati sanitari elettronici per l’uso secondario

In vigore dal 11 feb 2025
Categorie minime di dati sanitari elettronici per l’uso secondario 1.   I titolari dei dati sanitari mettono a disposizione per l’uso secondario, conformemente al presente capo, le categorie di dati sanitari elettronici seguenti: a) dati sanitari elettronici provenienti da cartelle cliniche elettroniche; b) dati su fattori con un’incidenza sulla salute, compresi i determinanti socioeconomici, ambientali e comportamentali della salute; c) dati aggregati sulle esigenze di assistenza sanitaria, sulle risorse assegnate all’assistenza sanitaria, sulla prestazione di assistenza sanitaria e sul suo accesso, sulla spesa per l’assistenza sanitaria e sul suo finanziamento; d) dati sugli agenti patogeni che incidono sulla salute umana; e) dati amministrativi relativi all’assistenza sanitaria, anche relativamente alle dispensazioni, alle domande di rimborso e ai rimborsi; f) dati genetici, epigenomici e genomici umani; g) altri dati molecolari umani, quali quelli provenienti dalla proteomica, dalla trascrittomica, dalla metabolomica, dalla lipidomica e altri dati omici; h) dati sanitari elettronici personali generati automaticamente mediante dispositivi medici; i) dati provenienti dalle applicazioni per il benessere; j) dati relativi allo status e alla specializzazione e all’istituzione dei professionisti sanitari coinvolti nella cura di una persona fisica; k) dati provenienti da registri dei dati sanitari basati sulla popolazione, come i registri di sanità pubblica; l) dati provenienti da registri medici e da registri della mortalità; m) dati provenienti da sperimentazioni cliniche, studi clinici, indagini cliniche e studi delle prestazioni soggetti al regolamento (UE) n. 536/2014, al regolamento (UE) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), al regolamento (UE) 2017/745 e al regolamento (UE) 2017/746; n) altri dati sanitari provenienti da dispositivi medici; o) dati provenienti da registri di medicinali e dispositivi medici; p) dati provenienti da coorti di ricerca, questionari e indagini in materia di salute, dopo la prima pubblicazione dei risultati; q) dati sanitari provenienti da biobanche e banche dati associate. 2.   Gli Stati membri possono stabilire nel loro diritto nazionale che categorie aggiuntive di dati sanitari elettronici siano messe a disposizione per l’uso secondario in conformità del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri possono stabilire norme per il trattamento e l’uso dei dati sanitari elettronici contenenti miglioramenti relativi al loro trattamento, come correzioni, annotazioni o arricchimenti, sulla base di un’autorizzazione ai dati a norma dell’. 4.   Gli Stati membri possono introdurre misure più rigorose e garanzie supplementari a livello nazionale intese a tutelare la sensibilità e il valore dei dati che rientrano nel paragrafo 1, lettere f), g), i) e q). Gli Stati membri notificano tali misure e garanzie alla Commissione e provvedono senza ritardo a darle notifica di ogni ulteriore modifica.
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