Art. 50

Applicabilità ai titolari dei dati sanitari

In vigore dal 11 feb 2025
Applicabilità ai titolari dei dati sanitari 1.   Le seguenti categorie di titolari dei dati sanitari sono esonerate dagli obblighi spettanti ai titolari dei dati sanitari di cui al presente capo: a) le persone fisiche, compresi i singoli ricercatori; b) le persone giuridiche considerate microimprese ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE. 2.   Gli Stati membri possono stabilire nel loro diritto nazionale che gli obblighi dei titolari dei dati sanitari di cui al presente capo si applicano ai titolari dei dati sanitari di cui al paragrafo 1 che rientrano nella loro giurisdizione. 3.   Gli Stati membri possono stabilire nel loro diritto nazionale che gli obblighi di determinate categorie di titolari dei dati sanitari siano assolti da entità di intermediazione dei dati sanitari. In tal caso, i dati sono comunque considerati come messi a disposizione da vari titolari dei dati sanitari. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni del diritto nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 26 marzo 2029. Eventuali successive disposizioni o modifiche di tale diritto sono notificate senza indugio alla Commissione.
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Applicabilità ai titolari dei dati sanitari (Art. 50 Regolamento (UE) 2025/327) — Testo vigente | Portale Normativo