Art. 48
Interoperabilità delle applicazioni per il benessere con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche
In vigore dal 11 feb 2025
Interoperabilità delle applicazioni per il benessere con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche
1. I fabbricanti di applicazioni per il benessere possono dichiarare l’interoperabilità con un sistema di cartelle cliniche elettroniche, a condizione che siano rispettate le pertinenti specifiche comuni e prescrizioni essenziali di cui, rispettivamente, all’ e all’allegato II. In tal caso, i fabbricanti informano debitamente gli utenti di tali applicazioni per il benessere in merito all’interoperabilità e ai suoi effetti.
2. L’interoperabilità delle applicazioni per il benessere con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche non implica la condivisione o la trasmissione automatica di tutti i dati sanitari dell’applicazione per il benessere o di parte di essi con il sistema di cartelle cliniche elettroniche. La condivisione o la trasmissione di tali dati è possibile solo se conforme all’ e previo consenso della persona fisica interessata e l’interoperabilità è limitata esclusivamente ai fini della condivisione e della trasmissione. I fabbricanti di applicazioni per il benessere che dichiarano l’interoperabilità con un sistema di cartelle cliniche elettroniche garantiscono che la persona fisica interessata possa scegliere quali categorie dei dati sanitari dell’applicazione per il benessere inserire nel sistema di cartelle cliniche elettroniche e le circostanze per la loro condivisione o trasmissione.
Storico versioni
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