Art. 26
Immissione sul mercato e messa in servizio
In vigore dal 11 feb 2025
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. I sistemi di cartelle cliniche elettroniche sono immessi sul mercato o messi in servizio solo se conformi alle disposizioni del presente capo.
2. I sistemi di cartelle cliniche elettroniche fabbricati e impiegati nelle istituzioni sanitarie stabilite nell’Unione nonché i sistemi di cartelle cliniche elettroniche offerti come servizi quali definiti all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) a una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione sono considerati messi in servizio.
3. Gli Stati membri non vietano o limitano l’immissione sul mercato dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche conformi al presente regolamento per considerazioni relative ad aspetti concernenti i componenti software armonizzati dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche disciplinati dal presente regolamento.
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