Art. 33

Sanzioni

In vigore dal 13 giu 2024
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e includono almeno: a) ammende proporzionate al danno ambientale e all'impatto sulla sicurezza umana e sulla salute, fissate a un livello che: i) per lo meno privi effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalla violazione; e ii) aumenti gradualmente per le violazioni gravi ripetute; b) penalità di mora per obbligare i gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori a porre fine a una violazione, a conformarsi a una decisione che ordina l'adozione di azioni o misure correttive, a fornire informazioni o a sottoporsi a un'ispezione, secondo il caso. Entro il 5 agosto 2025 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2.   Gli Stati membri garantiscono, in conformità del diritto nazionale, che le autorità competenti abbiano il potere di irrogare almeno le seguenti sanzioni amministrative e misure amministrative per le violazioni dell', dell', paragrafo 14, dell', paragrafo 2, dell', dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafi 1 e 2, a condizione che non compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico: a) adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione; b) confisca dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati; c) diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici; d) adozione di una decisione che imponga penalità di mora; e) adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie. Nel caso delle persone giuridiche, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) non supera il 20 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente. Nel caso delle persone fisiche, l'importo di tali sanzioni pecuniarie non supera il 20 % del reddito annuo nell'anno civile precedente. 3.   Qualora il sistema giuridico dello Stato membro non preveda sanzioni amministrative pecuniarie, le competenti autorità giurisdizionali nazionali possono irrogare sanzioni pecuniarie su richiesta delle autorità competenti. Dette sanzioni pecuniarie sono effettive e il loro effetto è equivalente a quello delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità amministrative. 4.   Nell'esercizio dei poteri loro conferiti dal presente articolo, le autorità competenti cooperano strettamente per garantire che i loro poteri siano esercitati e che le sanzioni amministrative e misure amministrative da loro imposte siano concepite e applicate in modo efficace e coerente in tutta l'Unione. 5.   Sono sanzionabili almeno le violazioni seguenti: a) mancata prestazione alle autorità competenti o ai verificatori da parte dei gestori, delle imprese, dei gestori di miniere o degli importatori dell'assistenza necessaria per l'esecuzione dei compiti cui sono tenuti dal presente regolamento; b) mancata esecuzione da parte dei gestori o dei gestori di miniere delle azioni stabilite nelle relazioni di ispezione di cui all', paragrafi 5 e 6; c) mancata presentazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere delle relazioni sulle emissioni di metano cui sono tenuti in conformità dell', dell', paragrafo 3, dell' e dell', paragrafo 6, compresa la dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore indipendente in conformità dell', paragrafo 4; d) mancata presentazione di un programma LDAR in conformità dell', paragrafo 1, o mancata esecuzione di un'indagine LDAR in conformità dell', paragrafi 2, 5 e 6, da parte dei gestori; e) mancata riparazione o sostituzione dei componenti, mancata indagine continua dei componenti e mancata registrazione delle fuoriuscite da parte dei gestori in conformità dell', paragrafi da 8 a 13; f) mancata presentazione da parte dei gestori di una relazione in conformità dell', paragrafo 14; g) rilascio o combustione in torcia, inclusa la combustione in torcia di routine, da parte dei gestori o dei gestori di miniere, a eccezione delle situazioni previste dall', paragrafi 2 e 3, dall', paragrafi 1 e 2, e dall', paragrafo 2; h) mancata dimostrazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere della necessità di ricorrere al rilascio anziché alla combustione in torcia, e della necessità di ricorrere alla combustione in torcia anziché alla reiniezione, all'uso in loco, allo stoccaggio per uso successivo o all'invio del metano a un mercato, nel caso dei gestori, oppure all'uso o alla mitigazione, nel caso dei gestori di miniere, in conformità dell', paragrafi 4 e 6, dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafo 2; i) mancata sostituzione o mancato utilizzo delle apparecchiature di rilascio da parte dei gestori in conformità dell', paragrafi 5 e 7; j) mancata notifica o comunicazione da parte dei gestori o dei gestori di miniere di eventi di rilascio e di combustione in torcia in conformità dell', dell', paragrafo 1, o dell', secondo il caso; k) uso di camini di torcia o dispositivi di combustione in violazione delle prescrizioni di cui agli ; l) mancata applicazione da parte del responsabile delle misure di mitigazione in conformità dell', paragrafi 6 e 9; m) mancata comunicazione da parte degli importatori delle informazioni obbligatorie in conformità dell', paragrafo 1, e dell'allegato IX; n) mancata comunicazione da parte degli importatori delle informazioni obbligatorie in conformità dell', paragrafi 1 e 2; o) mancata comunicazione da parte dei produttori o degli importatori dell'Unione delle informazioni obbligatorie in conformità dell', paragrafi 1 e 2; p) mancato rispetto da parte dei produttori o degli importatori dell'Unione dei valori massimi di intensità di metano indicati negli atti delegati addottati in conformità dell', paragrafo 6. 6.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 8, gli Stati membri valutano la possibilità di ridurre o non imporre sanzioni ai gestori per il periodo di attuazione ritenuto necessario dalle autorità nazionali. 7.   Per l'imposizione delle sanzioni gli Stati membri tengono conto almeno dei criteri indicativi seguenti, secondo il caso: a) la durata o gli effetti temporali, la natura e la gravità della violazione; b) qualsiasi azione intrapresa dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore per mitigare il danno o porvi rimedio tempestivamente; c) il carattere intenzionale o colposo della violazione; d) eventuali violazioni precedenti o ripetute da parte del gestore, dell'impresa, del gestore della miniera o dell'importatore; e) i benefici economici ottenuti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore grazie alla violazione, se sono disponibili i dati pertinenti; f) la dimensione del gestore, dell'impresa, del gestore della miniera o dell'importatore; g) il grado di cooperazione con le autorità; h) la maniera in cui le autorità hanno preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il gestore, l’impresa, il gestore di miniere o l’importatore ha notificato prontamente la violazione; i) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ivi comprese azioni di terzi. 8.   Gli Stati membri pubblicano annualmente informazioni sul tipo e sull'entità delle sanzioni irrogate a norma del presente regolamento, sulle violazioni e sui gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori ai quali le sanzioni sono state irrogate. Se del caso, tali informazioni sono comunicate in conformità dell' della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
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