Art. 8

Attività di verifica e dichiarazione di verifica

In vigore dal 13 giu 2024
Attività di verifica e dichiarazione di verifica 1.   I verificatori svolgono attività di verifica per valutare la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere o dagli importatori alle prescrizioni del presente regolamento. Tali attività di verifica comprendono l'esame di tutte le fonti di dati e delle metodologie utilizzate per valutare l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle relazioni sulle emissioni, in particolare per quanto riguarda: a) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione; b) le metodologie, i calcoli, i campionamenti o le distribuzioni statistiche che hanno portato alla determinazione delle emissioni di metano; c) qualsiasi rischio di misurazione o comunicazione inappropriata; d) qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere o dagli importatori. 2.   Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori fanno ricorso alle norme e alle prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano e la mitigazione stabilite conformemente all'. Fino alla data di applicazione di tali norme e prescrizioni tecniche, i gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori, a seconda dei casi, forniscono ai verificatori informazioni sulle pertinenti norme, incluse le norme europee o altre norme internazionali, o sulle metodologie da loro utilizzate ai fini delle attività di verifica. Le attività di verifica possono inoltre includere, se del caso, controlli in loco, con o senza preavviso, per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate. 3.   Le attività di verifica di cui al presente articolo sono allineate alle norme e alle metodologie europee o internazionali per i verificatori e le loro attività al fine di limitare l'onere per i gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori nonché per le autorità competenti, e tengono debitamente conto della natura delle attività verificate e degli orientamenti della Commissione al riguardo. 4.   Se a seguito della valutazione del verificatore, lo stesso conclude con ragionevole certezza che la relazione sulle emissioni è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica che attesta la conformità della relazione sulle emissioni e illustra le attività di verifica svolte. Il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica solo in presenza di dati e informazioni affidabili, credibili e accurati che consentono di determinare con un grado ragionevole di certezza le emissioni di metano e purché i dati comunicati siano coerenti con i dati stimati e siano completi e congruenti. Se a seguito della valutazione del verificatore, lo stesso conclude che la relazione sulle emissioni non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore ne informa il gestore, l'impresa, il gestore della miniera o l'importatore e fornisce un riscontro motivato al gestore, all'impresa, al gestore della miniera o all'importatore alla luce di norme riconosciute. Il gestore, l’impresa, il gestore della miniera o l'importatore presentano senza indugio al verificatore, entro il termine fissato da quest'ultimo, una relazione sulle emissioni riveduta. 5.   I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso al sito e la presentazione di documentazione o registri.
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Attività di verifica e dichiarazione di verifica (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1787) — Testo vigente | Portale Normativo