Art. 8
Attività di verifica e dichiarazione di verifica
In vigore dal 13 giu 2024
Attività di verifica e dichiarazione di verifica
1. I verificatori svolgono attività di verifica per valutare la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere o dagli importatori alle prescrizioni del presente regolamento. Tali attività di verifica comprendono l'esame di tutte le fonti di dati e delle metodologie utilizzate per valutare l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle relazioni sulle emissioni, in particolare per quanto riguarda:
a)
la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
b)
le metodologie, i calcoli, i campionamenti o le distribuzioni statistiche che hanno portato alla determinazione delle emissioni di metano;
c)
qualsiasi rischio di misurazione o comunicazione inappropriata;
d)
qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere o dagli importatori.
2. Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori fanno ricorso alle norme e alle prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano e la mitigazione stabilite conformemente all'.
Fino alla data di applicazione di tali norme e prescrizioni tecniche, i gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori, a seconda dei casi, forniscono ai verificatori informazioni sulle pertinenti norme, incluse le norme europee o altre norme internazionali, o sulle metodologie da loro utilizzate ai fini delle attività di verifica.
Le attività di verifica possono inoltre includere, se del caso, controlli in loco, con o senza preavviso, per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate.
3. Le attività di verifica di cui al presente articolo sono allineate alle norme e alle metodologie europee o internazionali per i verificatori e le loro attività al fine di limitare l'onere per i gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori nonché per le autorità competenti, e tengono debitamente conto della natura delle attività verificate e degli orientamenti della Commissione al riguardo.
4. Se a seguito della valutazione del verificatore, lo stesso conclude con ragionevole certezza che la relazione sulle emissioni è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica che attesta la conformità della relazione sulle emissioni e illustra le attività di verifica svolte.
Il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica solo in presenza di dati e informazioni affidabili, credibili e accurati che consentono di determinare con un grado ragionevole di certezza le emissioni di metano e purché i dati comunicati siano coerenti con i dati stimati e siano completi e congruenti.
Se a seguito della valutazione del verificatore, lo stesso conclude che la relazione sulle emissioni non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore ne informa il gestore, l'impresa, il gestore della miniera o l'importatore e fornisce un riscontro motivato al gestore, all'impresa, al gestore della miniera o all'importatore alla luce di norme riconosciute. Il gestore, l’impresa, il gestore della miniera o l'importatore presentano senza indugio al verificatore, entro il termine fissato da quest'ultimo, una relazione sulle emissioni riveduta.
5. I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso al sito e la presentazione di documentazione o registri.
Storico versioni
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