Art. 32

Norme e prescrizioni tecniche

In vigore dal 13 giu 2024
Norme e prescrizioni tecniche 1.   La Commissione, in conformità dell', paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per: a) la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano di cui all', paragrafo 5; b) le indagini LDAR di cui all', paragrafo 1; c) le apparecchiature di cui all', paragrafi 3 e 5; d) la quantificazione delle emissioni di metano di cui all', paragrafo 3; e e) la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2. Una volta ricevuto un progetto di norma da un'organizzazione europea di normazione, la Commissione ne valuta la conformità rispetto alla pertinente richiesta di normazione, al presente regolamento e ad altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per integrare il presente regolamento stabilendo norme obbligatorie o parti delle stesse, come indicato al presente paragrafo. 2.   Qualora non sia stato adottato alcun atto delegato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell' per integrare il presente regolamento stabilendo prescrizioni tecniche obbligatorie o parti delle stesse, ai seguenti fini: a) la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano di cui all', paragrafo 5; b) le indagini LDAR di cui all', paragrafo 1; c) le apparecchiature di cui all', paragrafi 3 e 5; d) la quantificazione delle emissioni di metano di cui all', paragrafo 3; e e) la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2. La Commissione può adottare tali atti delegati solo qualora abbia presentato una richiesta di normazione a una o più organizzazioni europee di normazione e sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) la richiesta non è stata accettata; b) le norme richieste non sono state fornite entro il termine stabilito; c) le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione non soddisfano la richiesta; o d) le norme elaborate dall'organizzazione europea di normazione sono ritenute insufficienti a soddisfare, in tutto o in parte, le prescrizioni del presente regolamento.
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