Art. 10
Uso e condivisione delle informazioni
In vigore dal 13 giu 2024
Uso e condivisione delle informazioni
1. Nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e i verificatori tengono conto delle informazioni rese pubbliche dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) o dal partenariato per il petrolio e il gas metano (Oil and Gas Methane Partnership – OGMP) o di altre informazioni disponibili a livello internazionale, in particolare per quanto concerne:
a)
aggregazione dei dati sulle emissioni di metano secondo congrui metodi statistici;
b)
verifica e convalida delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dall'industria per quantificare i dati sulle emissioni di metano;
c)
sviluppo di metodologie di aggregazione e analisi dei dati secondo le buone pratiche scientifiche e statistiche per garantire una maggiore accuratezza delle stime delle emissioni di metano, con un'adeguata caratterizzazione dell'incertezza;
d)
pubblicazione dei dati aggregati comunicati per fonte principale e per livello di comunicazione, classificati, ove tali informazioni siano disponibili, per attivi gestiti e non gestiti, nel rispetto degli obblighi di concorrenza e riservatezza;
e)
comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati, in modo da contribuire allo sviluppo di metodologie scientifiche più solide;
f)
comunicazione di eventi ad alte emissioni identificati mediante un sistema di rilevamento precoce e di allarme.
2. La Commissione presenta all'IMEO i dati pubblici sulle emissioni di metano che ritiene pertinenti, così come sono messi a disposizione della Commissione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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