Art. 10

Uso e condivisione delle informazioni

In vigore dal 13 giu 2024
Uso e condivisione delle informazioni 1.   Nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e i verificatori tengono conto delle informazioni rese pubbliche dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) o dal partenariato per il petrolio e il gas metano (Oil and Gas Methane Partnership – OGMP) o di altre informazioni disponibili a livello internazionale, in particolare per quanto concerne: a) aggregazione dei dati sulle emissioni di metano secondo congrui metodi statistici; b) verifica e convalida delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dall'industria per quantificare i dati sulle emissioni di metano; c) sviluppo di metodologie di aggregazione e analisi dei dati secondo le buone pratiche scientifiche e statistiche per garantire una maggiore accuratezza delle stime delle emissioni di metano, con un'adeguata caratterizzazione dell'incertezza; d) pubblicazione dei dati aggregati comunicati per fonte principale e per livello di comunicazione, classificati, ove tali informazioni siano disponibili, per attivi gestiti e non gestiti, nel rispetto degli obblighi di concorrenza e riservatezza; e) comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati, in modo da contribuire allo sviluppo di metodologie scientifiche più solide; f) comunicazione di eventi ad alte emissioni identificati mediante un sistema di rilevamento precoce e di allarme. 2.   La Commissione presenta all'IMEO i dati pubblici sulle emissioni di metano che ritiene pertinenti, così come sono messi a disposizione della Commissione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento.
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Uso e condivisione delle informazioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/1787) — Testo vigente | Portale Normativo