Art. 9
Indipendenza e accreditamento o autorizzazione dei verificatori
In vigore dal 13 giu 2024
Indipendenza e accreditamento o autorizzazione dei verificatori
1. I verificatori sono indipendenti dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere e dagli importatori e svolgono le attività di verifica di cui al presente regolamento nell'interesse pubblico. A tale scopo né il verificatore né alcuna parte della medesima persona giuridica è gestore, impresa, gestore di miniera o importatore, è proprietario di un gestore, di un'impresa, di un gestore di miniera o di un importatore, o è di proprietà di un gestore, di un'impresa, di un gestore di miniera o di un importatore.
I verificatori non intrattengono con i gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori relazioni che possono comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. I verificatori che sono persone giuridiche sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008.
In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare le persone fisiche ad agire in qualità di verificatori ai fini del presente regolamento. Tali verificatori sono autorizzati da un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
4. Qualora uno Stato membro decida di applicare il paragrafo 3, esso garantisce che l'autorità nazionale competente rispetti il presente regolamento e fornisca alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza dei verificatori autorizzati a norma di tale paragrafo.
Storico versioni
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