Art. 4

Autorità competenti

In vigore dal 13 giu 2024
Autorità competenti 1.   Lo Stato membro designa una o più autorità competenti cui spetta monitorare e garantire il rispetto del presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle rispettive autorità competenti entro il 5 febbraio 2025. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle rispettive autorità competenti. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente ogniqualvolta riceve da uno Stato membro una notifica di eventuali modifiche. 3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti istituiscano un punto di contatto e dispongano di poteri e risorse adeguati per l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.
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